DALLA CERTIFICAZIONE AL PEI (L. 104/’92 e DPR 24/02/’94)

L’art. 2 del DPR del 94 stabilisce che: Alla individuazione dell’alunno come persona handicappata […] provvede lo specialista su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo d’istituto, ovvero lo psicologo esperto dell’età evolutiva in servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime […] entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni. Si definisce così la modalità di costruzione di una certificazione dell’handicap, che operativamente avverrà attraverso tre strumenti: Diagnosi Funzionale (DF) e Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed in fine il Piano Educativo Individualizzato (PEI).

I commi 5, 6, 7, 8 dell’articolo 12 della Legge 104/92 regolamentano gli strumenti operativi per garantire la buona integrazione scolastica. Andiamo per ordine.

Per DF si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno in situazione di handicap. Alla DF provvede l’unità multidisciplinare così composta: medico specialista nella patologia segnalata, specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, operatori sociali. La DF si costruisce tenendo presente gli elementi clinici ottenuti tramite la visita medica diretta dell’alunno e dalla documentazione medica preesistente; le informazioni psico-sociali sono ottenute dalla relazione comprensiva dei dati anagrafici e dei dati relativi al nucleo familiare. La DF ha come obiettivo il recupero del soggetto e deve dunque tenere conto delle potenzialità valutabili in ordine ai seguenti aspetti: cognitivo (livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle varie competenze), affettivo-relazionale (autostima e relazioni con gli altri), linguistico (comprensione, produzione e linguaggi alternativi), sensoriale ( tipologia e livello di deficit, visivo, uditivo, legato al tatto), motorio-prassico (movimento orientato ad un fine), neuropsicologico (memoria, attenzione organizzazione spazio-temporale) e anatomico.

Successivamente alla DF abbiamo il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che ha come finalità quella di indicare (dopo un primo periodo di inserimento scolastico) il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno con handicap dimostra di possedere sia nei tempi brevi (sei mesi) che nei tempi medi (due anni). Il PDF è realizzato: dall’unità multidisciplinare della DF; dai docenti curriculari e dagli insegnati specializzati della scuola, con la collaborazione dei famigliari dell’alunno. Il PDF descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in accordo alle relazioni in atto e a quelle programmabili e si articola nella descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che dimostra di incontrare nei vari settori di attività e nell’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno desunto dai seguenti parametri: cognitivo (potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto, alle strategie usate per la soluzione dei compiti pertinenti alla propria fascia di età e allo stile cognitivo ed alla capacità di usare in modo integrato le competenze diverse), affettivo-relazionale ( area del sé, rapporto con gli altri, e motivazioni al rapporto) la comunicazione ( potenzialità espresse in funzione di, mezzi privilegiati, contenuti prevalenti e modalità di invenzione), linguistici ( comprensione, produzione, uso comunicativo ed uso di linguaggi alternativi e/o integrativi), sensoriali (funzioni uditive e visive e percettive-sensoriali), motorio-prassico (motricità globale, motricità finalizzata, prassie semplice e complesse), neuropsicologici (memoria, attenzione, oraganizzazione spazio-temporale) e dell’autonomia e apprendimento.  

Il PEI, Piano Educativo Individualizzato, è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di handicap in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione.

Il PEI è redatto: dagli operatori sociali individuati dalla USL, dal personale insegnate curriculare e di sostengo, della scuola, dall’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori. Il PEI è caratterizzato da progetti  didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati attraverso diverse forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche e tenendo presente la disabilità dell’alunno, le sue conseguenti difficoltà e le potenzialità disponibili, informazioni queste derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico-funzionale.

Tutti questi interventi dovranno essere integrati tra loro in modo da giungere alla redazione di un piano educativo correlato alle disabilità dell’alunno tenendo presente sia le difficoltà che le potenzialità che lo caratterizzano.

Il tema dell’integrazione scolastica dei giovani con handicap necessita di un lavoro finalizzato alla ricerca delle ragioni più profonde che dovranno mostrare il nuovo ruolo del disabile: una risorsa e non un incidente per la comunità. Nella percezione superficiale dell’ottica integrativa si sottolineano gli aspetti puramente scolastici, burocratici e tecnici e il processo di integrazione si riduce così al mero diritto per alcune categorie di persone di partecipare alle attività espletate nella scuola di “tutti”. Questa concezione inaridisce fortemente il vero contenuto etico del termine integrazione che nel suo significato più autentico si definisce come un processo per cui due o più elementi si compenetrano o si compensano reciprocamente e applicandolo alle relazioni umane,  questo processo presuppone che l’essere umano non sia completo in sé, né autosufficiente come un sistema chiuso, ma che invece troverà la sua realizzazione soprattutto nel rapporto con gli altri. L’integrazione non si riferisce esclusivamente al soggetto in situazione di handicap ma tale processo investe l’intera comunità. La vera integrazione è quella che ci dice che non stiamo vivendo in presenza di una diversità concepita come una “disgrazia”, un incidente. Purtroppo, se analizziamo nei dettagli le strutture scolastiche noteremo che la buona integrazione, a più di venti anni dalla Legge che ne regola l’applicazione, non si è ancora definitivamente realizzata; nonostante  il sistema di integrazione scolastica italiano sia di gran lunga migliore rispetto a molti altri, possiamo ritenere che la concreta applicazione delle regole e dei processi indicati dalla Legge-Quadro sono ancora in una fase iniziale. Nel comma 2 dell’art. 12 si sostituisce l’espressione integrazione reale con integrazione personale, ma di fatti ancora oggi ci sono in Italia delle scuole elementari speciali che, senza mezzi termini possono essere definiti illecite, anche se volessimo invocare il concetto di gravità, infatti nel comma 4 si asserisce che: l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle difficoltà connesse all’handicap.